Risarcimento danni da Circolazione stradale: indietro tutta

28.02.2014 15:08

Con il Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), nel silenzio generale si era reso estremamente più difficoltoso per i cittadini richiedere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale:

l' Art. 8 comma 6 infatti prevedeva:

6. Il  secondo  comma  dell’articolo  2947  del  Codice  civile  e’ sostituito dal seguente:  «Per il risarcimento del danno

prodotto  dalla  circolazione  dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In  ogni caso il

danneggiato  decade  dal  diritto  qualora  la  richiesta  di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal  fatto  dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

 

stante la scarsissima informazione sul punto molti cittadini si savrebbero visti decadere dalla possibilità di richiedere i danni.

 

Lo stesso art 8 prevedeva una grande limitazione per la prova del danno, modificando l'art 135 del codice delle assicurazioni con la previsionedi  inammissibilità per la testimonianza delle persone non indicate nella denuncia di sinistro (ex art. 143 codice delle assicurazioni) e nella richiesta di risarcimento dei danni inviata all'assicurazione (ex art. 148 e 149 codice delle assicurazioni).

Tutto ciò era avvenuto , in nome ad una sacrosanta lotta alle truffe assicurative, ma nel silenzio dei media... con grave danno per i cittadini onesti.

La LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9 ha fortunatamente soppresso tali modifiche per cui resta tutto invariato.