Risarcimento danni da Circolazione stradale: indietro tutta
Con il Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), nel silenzio generale si era reso estremamente più difficoltoso per i cittadini richiedere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale:
l' Art. 8 comma 6 infatti prevedeva:
6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile e’ sostituito dal seguente: «Per il risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il
danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».
stante la scarsissima informazione sul punto molti cittadini si savrebbero visti decadere dalla possibilità di richiedere i danni.
Lo stesso art 8 prevedeva una grande limitazione per la prova del danno, modificando l'art 135 del codice delle assicurazioni con la previsionedi inammissibilità per la testimonianza delle persone non indicate nella denuncia di sinistro (ex art. 143 codice delle assicurazioni) e nella richiesta di risarcimento dei danni inviata all'assicurazione (ex art. 148 e 149 codice delle assicurazioni).
Tutto ciò era avvenuto , in nome ad una sacrosanta lotta alle truffe assicurative, ma nel silenzio dei media... con grave danno per i cittadini onesti.
La LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9 ha fortunatamente soppresso tali modifiche per cui resta tutto invariato.